Art. 9.
(Tutela della riservatezza).

      1. Per tutti i casi contemplati dalla presente legge, l'iscrizione del nuovo genere e del nuovo nome sui registri di stato civile produce l'immediata cancellazione del nome e del genere dati alla nascita con riferimento ad ogni tipo di documentazione, sia su supporto cartaceo sia telematico, con assoluto divieto per chiunque di usarlo, richiamarlo in atti o divulgarlo in ogni forma o modo.
      2. Ferme restando le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, l'uso personale o da parte di terzi del nome precedente alla rettificazione è perseguibile a norma degli articoli 494, 495 e 496 del codice penale, fatta salva la sussistenza di ulteriori fattispecie delittuose.